ASSEMBLEA PUBBLICA A BOLOGNA SUL CASO MUSTI,
PER LA DIFESA DELLA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE IN RETE

 

Lunedì 6 aprile, h.21.30

Link (Sala blu), via Fioravanti 14 (dietro la stazione FS)

 

Quello che sta succedendo è gravissimo. Con il caso Musti, appena scoppiato a Bologna, si vuole stabilire un precedente legale che equipari definitivamente la figura del provider a quella del "direttore responsabile" dei media tradizionali. Si vuole attaccare la "differenza" di Internet, ciò che ancora la rende diversa dai mezzi di comunicazione piramidale. Per citare da un nostro precedente comunicato:

"...nel mirino c'è Internet, la sua orizzontalità, la transnazionalità che la rende difficilmente censurabile, il suo garantire la libertà d'espressione a chi non trova spazio nei vecchi media, il suo saper invalidare il copyright e impedire la privatizzazione della comunicazione sociale".

Si vogliono spingere i providers all'autocensura preventiva per evitare querele. Ecco alcuni illuminanti passaggi dall'atto di citazione al Tribunale di Bologna dell'11 febbraio 98:

"La responsabilità [dei providers] per gli illeciti commessi tramite le reti telematiche è attualmente al centro di accesi dibattiti, che vedono fronteggiarsi la posizione di chi li considera equiparabili all'editore (e dunque corresponsabili) con quella di chi li parifica all'edicolante o al libraio (e dunque irresponsabili).

Chi scrive ritiene che la norma contenuta nell'art. 11 della legge sulla stampa, relativa alla responsabilità solidale dell'editore e del proprietario della pubblicazione con l'autore sia estensibile (quanto meno in via analogica) anche al service provider. Benché, infatti, la legge citata si applichi a "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisiochimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione", bisogna rammentare che, nonostante i termini suggestivi in cui di solito si parla delle autostrade dell'informazione, i materiali immessi in internet non sono destinati a vivere in un mondo virtuale di comunicazione immateriale, ma sono invece assai facilmente fissabili su supporti fisici (disco rigido del computer o floppy) e altrettanto facilmente riproducibili con mezzi meccanici (quale e una stampante). [...]

D'altro canto, l'estensione analogica della responsabilità dell'editore o del proprietario della pubblicazione al service provider si giustifica per l'identità della ratio, essendo la prima configurata dalla giurisprudenza come responsabilità per rischio di impresa di chi, traendo beneficio dall'attività esercitata, deve altresì accollarsene i rischi, nonché come un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno tra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella stessa condotta illecita o da essa hanno comunque tratto profitto (cfr. T. Milano 8-6-1987 in Dir. Inf. 1987, 966)" .

E ancora:

"La responsabilità dei service providers, peraltro, può anche essere riguardata come responsabilità ex art. 2050 c.c.. [responsabilità per l'esercizio di attività pericolose!]. Per giurisprudenza costante, infatti, tale norma non si applica solo alle attività considerate pericolose dalla legge di P.S. e da altre norme speciali, ma anche a tutte quelle attività che, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, rivelino una intrinseca attitudine a ledere pur essendo lecite in quanto socialmente utili (cfr. Cass. 27-7-1990 n. 7571 in Resp. Civ., 1991, 458 e Cass. 27-2-1985 n. 1733; Cass. 8-6-1985 n. 3445; Cass, 21-11-1984 n. 5960 ivi citate)".

Ma soprattutto:

"Qualora, poi, la giustizia adita ritenesse mancanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2050, a venire in considerazione potrà essere l'art. 2051 c.c. [danno cagionato da cosa in custodia], essendo innegabile che

a) il server ha un diretto ed effettivo potere materiale sul sito che gestisce,

b) egli avrebbe potuto agevolmente eliminare gli scritti di Blissett dal sito conoscendone il contenuto lesivo dell'altrui reputazione;

c) non si è avuto un utilizzo del sito difforme dalla sua destinazione;

d) non è riscontrabile un intervento di terzi idoneo a recidere il nesso eziologico tra la cosa e il danno."

Se passano le richieste di Musti (rimozione dei siti di Luther Blissett dai servers incriminati, più 350 milioni di risarcimento danni morali), il paesaggio della rete italiana verrà impoverito se non devastato, con gravissime ripercussioni (ci si passi la metafora) sull'ecosistema telematico globale.

È una battaglia dall'immediato valore politico. I providers italiani devono distogliere lo sguardo dal proprio particulare e partecipare alla mobilitazione generale senza farsi prendere dal panico. Oltre a limitare la libertà di parola, si vogliono estendere a dismisura la loro responsabilità giuridica e il loro rischio d'impresa.

Come abbiamo già detto:

"La rete è un organismo che sa difendersi, i suoi sistemi immunitari sono le battaglie d'opinione sostenute da chi la fa vivere, la prontezza di riflessi che fa scattare l'azione dal basso, l'istintiva solidarietà che non lascia impuniti gli abusi".

 

Luther Blissett Project