8. Il nuovo codice di procedura penale

 

Il 24/10/1989 entra in vigore il nuovo codice di procedura penale. In teoria, una riforma; in pratica, una presa in giro, una riverniciatura (quando non un peggioramento) del vecchio rito inquisitorio. Il passaggio al sistema accusatorio resta incompiuto, viene deviato dalla "controriforma preventiva" rappresentata dall'emergenza, e ciò che ne rimane risulterà vanificato dalla pentitocrazia e dal corto circuito tra procure e media. L'inchiesta Mani Pulite sarà il momento dell'agnizione: gli osservatori attenti riconosceranno, sotto il travisamento "anglosassone", papa Paolo IV e Tomàs de Torquemada.
Questo capitolo tratta della sostanza (e della storia) di questo tradimento, quasi in punta di dottrina; il prossimo, dell'inchiesta di cui sopra.
La legge n.108 del 3/4/1974 delega il governo ad emanare, entro due anni, un nuovo cpp L'articolo 2 della legge stabilisce che il nuovo testo dovrà "attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale". Lo stesso articolo 2 indica in 85 punti i criteri ai quali dovrà ispirarsi il nuovo codice. Tra i più importanti vi sono: la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del processo; il diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore subito dopo il primo interrogatorio di fronte al magistrato; l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte al giudice istruttore nei confronti degli arrestati e dei fermati; l'obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di procedere; l'adozione del metodo orale (cioè le prove devono essere assunte dal giudice in dibattimento, non più presentate in un fascicolo istruttorio segreto) etc.
Le trasformazioni più evidenti investono il ruolo del Pubblico Ministero, che è fin da subito titolare diretto delle indagini, ma non può contare su una "fase istruttoria" durante la quale disporre come meglio crede del corpo e della psiche dell'indiziato. Le indagini del Pm sono unicamente finalizzate all'"esercizio dell'azione penale", cioè all'elevazione dell'imputazione, non direttamente all'accertamento del reato, che è di competenza della polizia.
Quando l'indiziato è noto, il Pm ha solo 30 giorni di tempo per completare le indagini e presentare l'accusa in un'udienza preliminare. Se l'indiziato è in stato d'arresto o di fermo, la presentazione all'udienza preliminare deve avvenire entro 24 ore.
All'udienza preliminare, possono succedere tre cose: se il giudice non ravvisa gli estremi del reato, non vi è rinvio a giudizio e il processo viene archiviato; se invece li ravvisa, e ci sono già le prove, si va subito - o dopo pochi giorni - al processo vero e proprio; se proprio ritiene necessario un supplemento d'indagine, concede al Pm un periodo lungo fino a 10 mesi, prorogabile una sola volta. Nessuna delle acquisizioni ottenute dal Pm oltre tale scadenza sarà utilizzabile in sede di dibattimento. Nel frattempo, sarà limitato il ricorso al carcere preventivo, sussistendo forme cautelari alternative.
Il dibattimento, come nei film americani, si basa sull'esame incrociato di testimoni e imputati. Il giudice diventa un arbitro al di sopra delle parti, non è più mediatore - praticamente, libero interprete e censore - delle domande della difesa.
Insomma, dalla formula "reus-ACCUSATOR-IUDEX" si passa a quella "reus-accusator-IUDEX". O meglio: si dovrebbe passare, ma tutto rimane sulla carta. Il termine fissato nella legge di delega viene prorogato di un anno con la legge 5/5/1976, n.199. Una legge analoga viene emanata anche il 23/5/1977, e così di seguito, per tutta la durata dell'emergenza-terrorismo, mentre - come abbiamo visto - vengono approvate leggi che contrastano in tutto con lo spirito della legge-delega.
Nel 1987 viene emanata una nuova legge-delega, che nella sostanza, ha poco in comune con quella di nove anni prima. Dovrebbe bastare a insospettirci il fatto che i suoi stessi relatori alla camera e al senato si producano in lodi sperticate del... vecchio cpp, definito addirittura "supergarantista", che ha permesso ad alcuni magistrati, grazie alla "eccezionale concentrazione dei poteri [...] di organizzare con grande efficacia la difesa dello Stato e della Società contro le aggressioni criminali terroristiche e mafiose", operando "oltre la separazione e dialettica delle rispettive funzioni. [...] Resta, pertanto, problematico se sia opportuno, mentre dura questo impegno eccezionale, dissolvere la concentrazione dei poteri che permette di continuarlo" (on. Silvio Coco, relatore al senato, 18/11/1986). E poi, diciamoci la verità: "un organo giudicante ben preparato che potesse agire senza gli impacci [sic!] del contraddittorio in un rapporto possibilmente segreto con gli indiziati e con ogni altro testimone è probabile che possa raggiungere la verità sul fatto e sulla responsabilità più facilmente che non nel sistema accusatorio" (on. Carlo Casini, relatore alla camera, 29/1/1997).
Questi due figuri hanno almeno l'onestà di dire le cose come stanno: in fact, il nuovo cpp incamera quasi tutte le modifiche alla procedura penale introdotte con le leggi speciali, viola il diritto di difesa, spesso si limita a un semplice cambio di terminologia, e insomma di "anglosassone" ha ben poco. Vediamo, in concreto, alcuni dei punti in cui sono più manifesti la presa in giro e il gattopardesco "cambiare tutto perché non cambi nulla".
Innanzitutto, il Pm ha estesi poteri d'indagine, anche su fatti che non riguardano direttamente l'esercizio dell'azione penale. Il Pm - senza la partecipazione della difesa - può fare sopralluoghi, ordinare perizie (ribattezzate "consulenze") e riconoscimenti di persone (ribattezzati "individuazioni"). Inoltre, può condurre interrogatori e raccogliere testimonianze ("sommarie informazioni"). Se aggiungiamo che le indagini preliminari durano non trenta giorni ma sei mesi, prorogabili fino a diciotto e in alcuni casi a ventiquattro, vediamo bene che si tratta di una fase istruttoria, tant'è che, durante il dibattimento, al teste può essere contestata la discordanza tra quanto deposto in aula e quanto detto al Pm nelle indagini preliminari (discordanza che si verificherebbe molto meno spesso se tali indagini durassero al massimo un mese, come prevedeva la legge-delega del 1974). Ed è un'istruttoria anche peggiore di quella del vecchio codice, in ragione del vertiginoso aumento di poteri del magistrato inquirente.
Stesso valore delle "sommarie informazioni" hanno le cosiddette "dichiarazioni spontanee" raccolte dalle forze dell'ordine in assenza del difensore. Così

un codice che pretenderebbe di qualificarsi con i "caratteri del sistema accusatorio" e di garantire i diritti inviolabili della persona, nella cornice di uno stato che si proclama di diritto, prevede che la giustizia si abbeveri alla fonte di dichiarazioni che vengono rilasciate (o imposte?) senza alcuna garanzia nella penombra di una caserma o di un luogo di polizia. (Agostino Viviani, Il nuovo codice di procedura penale: una riforma tradita, Spirali/Vel, Milano 1989, p.47)

L'indagato è interrogato anche dal giudice per le indagini preliminari. Chiaramente, con tutti questi interrogatori e "dichiarazioni", viene a cadere il principio della cross examination. Quest'ultima è sì la base del dibattimento, ma il dibattimento arriva quando l'accusa ha già fatto il bello e il cattivo tempo durante un'istruttoria malamente camuffata.
Quanto alla "custodia cautelare in carcere", in molti casi il nuovo cpp ne aumenta la durata, anziché ridurla. Per i reati punibili con un massimo di tre anni di detenzione, il termine massimo passa da trenta giorni a tre mesi. In ogni caso, il "termine massimo" non è affatto massimo, perché il Pm può chiederne la proroga "quando sussistono gravi esigenze cautelari... in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi" (si noti la vaghezza della formula). La proroga è a sua volta "rinnovabile", sia pure "una sola volta". Fino a che punto si possono prorogare i termini? Il cpp dice "non oltre la metà". Quindi, per la categoria di reati a cui si è accennato, fino a quattro mesi e quindici giorni. Per reati più gravi, si arriva fino a un anno e sei mesi. Inoltre, il capo d'imputazione è "elevato" dal Pm, ed è possibile che questi opti per reati che prevedano più lunghe carcerazioni preventive.
A questo proposito, va detto che il nuovo cpp accoglie tutti i "doppi regimi" e "doppi circuiti" introdotti dall'emergenza. Ad esempio, tra i casi in cui può essere disposta la custodia cautelare, c'è questo (corsivo nostro):

quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

Qui, oltre a un'evidente violazione della presunzione d'innocenza (l'imputato viene ritenuto pericoloso prima di qualunque giudizio) c'è il conferimento di poteri di prevenzione e difesa sociale a quella che in teoria dovrebbe essere solo una parte in causa, cioè il pubblico ministero, che per giunta decide d'arbitrio in base alla personalità dell'indagato. A ben vedere, questo è uno degli elementi più forti di sistema inquisitorio rimasti nel nuovo cpp.
Vi sarebbe molto altro da dire, ma questo non è un trattato giuridico. Per concludere, basti far notare che nel 1992, oltre al Decreto Martelli, a demolire quel poco che è stato introdotto di metodo orale ci pensano alcune sentenze della corte "costituzionale"; ne ricordiamo una, la n.255 del 3/6/1992, che rende pienamente utilizzabili nel dibattimento (dunque non soltanto per eventuali contestazioni) le dichiarazioni rese da testimoni durante le indagini preliminari. L'ennesimo colpo mortale inferto al sistema accusatorio.

 

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