3. La controriforma carceraria

 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Costituzione della Repubblica Italiana, art.27, comma III

 

A metà degli anni Settanta il carcere è ancora disciplinato da un regolamento del periodo fascista, è ancora quello del tavolaccio e del bugliolo. Disposizioni arcaiche, nessuna misura alternativa alla detenzione se non la liberazione condizionale (che non è vista come un normale provvedimento alternativo bensì come un intervento straordinario dall'alto, qualcosa di simile alla grazia).
Nel periodo 1968-73 esplodono diverse rivolte dei detenuti, che chiedono: colloqui senza limitazioni, abolizione della censura, diritto ai rapporti sessuali; diritto di assemblea, di voto e di commissioni di controllo liberamente elette; abolizione delle misure punitive e dei trasferimenti; lavoro retribuito e tutelato al pari di quello esterno; diminuzione delle pene per i reati contro la proprietà; commissione esterna di controllo sul carcere contro l'autoritarismo di guardie, direttori e magistrati di sorveglianza.
Lo stato risponde con la repressione sanguinosa, coi trasferimenti e gli internamenti in manicomio criminale, addirittura col ricorso all'esercito. Nel 1974 si verificano due sparatorie con conseguenti stragi di detenuti, una a febbraio nel carcere fiorentino delle Murate (un detenuto morto e parecchi feriti) e una a maggio nel carcere di Alessandria (7 morti, fra cui 5 ostaggi, e 14 feriti). Ma la riforma carceraria, ferma in parlamento da diversi anni, non è più procrastinabile.
La riforma (legge n.354 del 26/7/1975) entra in vigore nell'aprile 1976. Essa introduce diverse misure alternative alla detenzione: l'affidamento in prova al servizio sociale fuori dal carcere, previsto per pene non superiori a una certa durata; la semilibertà che consente di trascorrere fuori dal carcere alcune ore della giornata da dedicare al lavoro, allo studio o comunque ad attività utili al reinserimento in società; le "licenze" ai condannati ammessi al regime di semilibertà; i permessi per motivi di salute o comunque per "gravi e accertati motivi".
Per quanto riguarda l'affidamento in prova e la semilibertà, non c'è ancora un'adeguata rete di servizi e strutture, quindi l'unica misura davvero applicata fin da subito sono i permessi.
A rendere lettera morta le misure alternative alla detenzione c'è anche il fatto che nel 1976 oltre il 60% della popolazione carceraria è costituito da detenuti in attesa di giudizio, i quali non possono usufruire di sconti o interruzioni di pena, né di istituti alternativi, perché nessuno li ha ancora condannati.
La riforma carceraria è l'ultima del ciclo post-'68 e avviene già in periodo di repressione. Questo spiega il suo approccio blando, l'elusione dei principali problemi sollevato dalle rivolte (pestaggi, rapporti tra carcere e società esterna, tutela del lavoro dei detenuti...) e anche la lentezza del suo iter parlamentare: il primo ddl risale addirittura al 1968, ed è stato ripresentato nel 1972 e nel 1973, ogni volta con significativi peggioramenti. Per alcuni osservatori la riforma è

coeva e in perfetta sintonia con tutta la complessa serie di leggi speciali approvate in questo periodo. Nè del resto si riuscirebbe a spiegare, se non ricorrendo a una poco credibile "schizofrenia del potere", per quale arcano mistero quelle stesse forze politiche che, facciamo un esempio, approvano una legge Reale, contemporaneamente avrebbero dovuto approvare una riforma carceraria con valenza e significato politico opposto. Nè può trovare maggior credito la tesi volta ad avvalorare l'ipotesi di un ordinamento penitenziario frutto di un compromesso tra diverse forze politiche presenti in Parlamento, con un chiaro riferimento alle forze della sinistra storica. Bisognerebbe chiedersi, in questo caso, quale è stata la linea alternativa di ordine pubblico portata avanti da queste forze politiche. E più in specifico, quale è stata (se mai c'è stata) e con quali mezzi è stata sostenuta da queste stesse forze una linea alternativa di politica penitenziaria. (Efisio Loi, "Il carcere riformato: miseria di una riforma e miseria del riformismo", in Critica del diritto, n.12, Mazzotta Editore, Milano, autunno 1977, p.40)

Le formulazioni sono talmente imprecise e difettose (Loi proseguiva: "princìpi vagamente umanitari e risocializzanti, svuotati di ogni significato concreto") che si rende necessaria una "novella", una correzione: la legge n.1 del 12/1/1977 estende l'applicabilità delle misure alternative ai recidivi per reati della stessa indole. Nello stesso periodo inizia - e non finirà più - la polemica forcaiola sulle "scarcerazioni facili" e i giudici di sorveglianza: com'è possibile aizzare la gente contro chi turba l'ordine pubblico, se quei bastardi escono come se niente fosse? Occorre far intervenire organi giudiziari superiori, che possano revocare i provvedimenti e perseguire i giudici di sorveglianza.
Il 5 gennaio il ministro di grazia e giustizia Bonifacio rilascia al "Corriere della sera" un'intervista significativamente intitolata "Perché nelle carceri italiane si entra e si esce come in albergo". Tre giorni dopo il presidente del Consiglio Andreotti annuncia alla stampa che la riforma potrebbe essere sospesa. Nel frattempo viene iniziata azione disciplinare contro tre giudici di sorveglianza, rei di aver concesso troppi permessi. Uno di questi viene addirittura sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Il 5 maggio la commissione giustizia della Camera approva un disegno di legge governativo sui permessi, che dopo l'approvazione della Camera diventa la legge n.450 del 20/7/1977. D'ora in poi i permessi verranno dati solo in "casi eccezionali" o per "eventi familiari di particolare gravità". Praticamente quasi mai. Addio "reinserimento".

Ma il vero cuore della controriforma carceraria è la creazione, per decreto interministeriale (4/5/1977), di una rete di supercarceri, o "carceri speciali", gestito da un "servizio di sicurezza esterno degli istituti penitenziari", la cui direzione viene assegnata al generale Dalla Chiesa, che l'anno dopo riceverà anche il mandato speciale occulto per combattere il terrorismo.
I primi cinque supercarceri vengono istituiti nel luglio 1977: Favignana, Asinara, Cuneo, Fossombrone e Trani.
Chi verrà "ospitato" da queste strutture? L'assegnazione e il trasferimento avvengono a totale discrezione dell'amministrazione carceraria, e dipendono dalla condotta del detenuto (partecipazione a rivolte o evasioni, violenza, ma anche segnalazioni di spie e rapporti delle guardie), nonché dalla natura del reato (banda armata, rapina a mano armata, etc.). Su tali decisioni non c'è alcun controllo da parte del giudice di sorveglianza.
Sia per la nebulosità dei criteri appena esposti, sia per le condizioni di "vita" al loro interno, le carceri speciali si collocano al di fuori della costituzionalità e addirittura della legalità ordinaria. In fin dei conti, non c'è vera e propria legge che le abbia istituite (poena sine lege!), e i criteri di assegnazione rappresentano addirittura un arretramento rispetto al Ventennio: L'articolo 280 del regolamento Rocco del 1931 stabiliva che i detenuti fossero mandati alla "casa di rigore" per decisione del giudice di sorveglianza, non per decisione arbitraria dell'amministrazione.
Ecco la testimonianza di Tonino Paroli (del nucleo "storico" delle Br), resa nel 1984 durante il processo alla colonna "Walter Alasia":

... dopo 10 anni a me tolgono ancora i colloqui, infieriscono sugli affetti, mi censurano la posta, senza pensare a tutti gli anni passati, quando arrivava la posta e magari, su tre fogli, ne mancava uno, proprio scientificamente per infierire, dall'Asinara in poi, là dove c'era il Condor (Cardullo, lo chiamavamo il Condor), che ci mise subito in celle non più grosse delle camere di sicurezza, in 4, con il bugliolo e il gabinetto lì, per mesi e mesi. [...] Ho fatto due anni di carcere normali, dal '75 al '77, poi, nel luglio '77 Dalla Chiesa aprì il circuito dei "camosci"; venni prelevato a Modena, a 20 Km. da casa, in piena notte e con l'elicottero vengo portato all'Asinara e da lì non se ne esce più.
Da lì inizia una tortura totale; di colloqui ce ne spettano 60 all'anno e, a 2000 Km. di distanza, se ne fanno 5/6 all'anno; isolamento; da 10 anni mi spogliano 2/3 volte al giorno; tuttora, sono denudato due volte al giorno! (AA.VV., Frammenti... di lotta armata e utopia rivoluzionaria, Quaderno n.4 di "CONTROinformazione", Milano 1984, p.5)

Salta agli occhi il contrasto con la riforma carceraria, ma si capisce anche quanto quest'ultima fosse falsa:
- l'articolo 42 prevedeva che i detenuti fossero destinati ad "istituti prossimi alla residenza delle famiglie", mentre le carceri speciali si trovano il più delle volte in culo a Cristo.
- l'articolo 15 basava il trattamento carcerario sui "contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia"; gli articoli 18, 28 e 29 entravano nello specifico di tali rapporti, stabilendo tra l'altro il diritto dei detenuti a "informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi indicate" sui trasferimenti o sulle proprie condizioni di salute. Ma nelle carceri speciali i direttori limitano i colloqui a propria discrezione. Quelli che vengono concessi avvengono attraverso un vetro antiproiettile, e ci si parla al citofono. Tutte le conversazioni vengono registrate, i suoni e le immagini dei congiunti deformati dal vetro. Quanto ai trasferimenti, avvengono in continuazione: nei primi tempi pochi detenuti rimangono nello stesso supercarcere per più di due mesi.
Le carceri speciali non sono tutte uguali, in ciascuno di essi si sperimenta un diverso tipo di tortura psicologica: a Fossombrone (Ps) si sta in isolamento 24 ore su 24, all'Asinara si sta in celle piccole di tre persone 24 ore su 24 senza mai vedere nessun altro, costretti a una snervante intimità forzata. La costante è che si è isolati tre volte: isolamento dal mondo esterno (parenti, amici, difensori), per via dei trasferimenti continui, del costo del viaggio, dei permessi di visita frequentemente revocati; isolamento dal resto della popolazione detenuta; isolamento tra i singoli detenuti all'interno dello stesso supercarcere. All'Asinara i detenuti non possono avere francobolli, per fare la doccia sono concessi solo 4 minuti, nelle celle l'acqua è a malapena potabile e spesso viene a mancare, idem per la luce. Per non parlare dei pestaggi da parte dei secondini.
Lo scopo delle carceri speciali è la distruzione preventiva della resistenza e della personalità dei detenuti.
L'1/10/1977 "Il giornale" di Indro Montanelli pubblica un reportage del vice-direttore Mario Cervi in visita al supercarcere di Fossombrone. Cervi descrive compiaciuto l'inumanità della struttura, e osserva soddisfatto:

Le celle di isolamento totale (insonorizzate) che può essere disciplinare o giudiziale... sono ancora in allestimento. Ognuna di esse ha un cortiletto separato per l'aria. Chi ci sarà destinato non avrà contatti con altri [...] Dal punto di vista psicologico il passaggio dai regimi lassisti [!] a questo regime di particolare attenzione è stato avvertito duramente. Si hanno manifestazioni di nevrosi. Le supercarceri rappresentano, a nostro avviso, un valido mezzo per conciliare sicurezza e riforma. Non repressione, ma prevenzione, cautela, correzione, che sono, a volte, non solo un diritto, ma un dovere dello stato. (Mario Cervi, cit. in Il caso Coco - Processo a Giuliano Naria, Collettivo Editoriale Librirossi, Milano 1978, p.87)

Quanto fossero "lassisti" i precedenti regimi carcerari lo dimostra il trattamento subito dagli "estremisti" anche prima della formalizzazione del circuito speciale. Per essi esiste già un trattamento "speciale" anche all'interno del carcere ordinario, che mira a piegare la loro integrità psico-fisica: la trafila inizia con l'isolamento, poi provocazioni, minacce, divieto di fare la doccia o di lavarsi, impossibilità di cambiarsi d'abito, continui controlli, aprire e chiudere di cancelli, niente visite mediche, celle sporche e umide; destabilizzazione psicologica: il detenuto viene svegliato più volte a notte con l'apparente motivazione di controllare le sbarre, in realtà lo scopo è tenerlo in continua tensione. Il tutto accompagnato da insulti e botte. La caratteristica principale resta comunque l'isolamento: nessun contatto con altri esseri umani che non siano le guardie, nessuna notizia dei parenti, corrispondenza bloccata o comunque filtrata.
Dopo questo primo periodo, parte un nuovo ciclo, che alterna l'isolamento al sovraffollamento in celle piccolissime, con trasferimenti improvvisi da un carcere all'altro, programmati scientificamente con lo scopo di impedire qualunque forma di socializzazione o - peggio che mai - organizzazione tra i detenuti politici, e ovviamente per rendere difficile il contatto con parenti, amici e col proprio avvocato difensore. I trasferimenti avvengono sempre all'alba, o comunque quando tutti i detenuti sono nelle celle; una squadra di secondini preleva il detenuto così come si trova, in pigiama o in mutande, senza consentirgli di avvisare o salutare nessuno, né prelevare oggetti personali (vestiti, libri, cibo). Spesso non è sufficiente trasferire un solo compagno, così tutti i compagni di un blocco vengono improvvisamente sparpagliati per i meandri del sistema carcerario.

Nelle prigioni la situazione peggiora ulteriormente nel 1981, quando il ministro di grazia e giustizia, avvalendosi dell'art.90 della "riforma" carceraria, dispone, in determinate carceri o addirittura in singole sezioni (subito ribattezzate i "braccetti della morte"), la sospensione - apparentemente senza motivo - di alcune regole e istituti previsti dalla legge 354. I detenuti vengono sottoposti a infinite costrizioni e umiliazioni, fino alle pene d'inferno della cosiddetta "privazione sensoriale", cosa che avviene già da tempo, con tragici risultati, nei supercarceri della Germania federale.
In alcune carceri i detenuti vengono privati di ogni effetto personale (compresi i fornelli per cucinare in proprio, e spesso l'alimentazione fornita dal carcere è insufficiente); sono chiusi in celle minuscole, in isolamento totale, con una sola ora d'aria giornaliera; per via dei citofoni e della completa automazione di porte e cancelli, non hanno quasi nessun contatto col personale di custodia; sono continuamente sorvegliati da telecamere, ripetutamente perquisiti e privati il più possibile di stimoli sensoriali (rumori, colori, spazio visivo). Un gruppo di avvocati milanesi sporge denuncia contro il ministro per omissione e abuso in atti d'ufficio, e concorso in abuso d'autorità contro detenuti. I familiari dei detenuti inscenano dure proteste contro l'art.90.
I "braccetti della morte" sono per chi non "collabora" e non si "pente". Tra questi - non va mai dimenticato - vi è anche chi si professa innocente. Essere investiti dalla macchina giudiziaria equivale ormai a discendere nell'ade tecnologico, sbattuti da una bolgia di dannati all'altra, esposti a ogni tipo di abuso e sopruso.

 

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