Prima parte

1. Dalla legge Reale al decreto Moro

 

La situazione è di emergenza e come tale non può essere affrontata che con provvedimenti di emergenza [...] La rinunzia che quindi siamo costretti a fare ad una fetta della nostra indipendenza, la sottoposizione di ognuno ad un aggravio di controlli, il ridare vita ad istituti caratteristici del regime di polizia è il duro prezzo che bisogna pagare per ripristinare l'ordine, per liberarsi dalla paura dei fuorilegge, dai vandalismi degli esaltati, dal terrorismo dei fanatici...
Giovanni Bovio, "Corriere della sera", 4/5/ 1975

Secondo alcuni osservatori, il processo di involuzione liberticida inizierebbe ben prima degli anni Settanta, e precisamente col "domicilio forzato", o "regime di sorveglianza speciale", o anche "divieto di soggiorno". Si tratta della legge n.1423 del 27/12/1956, detta anche legge Tambroni, che prevede l'irrogazione di una serie di misure limitative della libertà a chi sia sospettato di mantenersi (anche solo in parte) con il provento di reati, o di compiere abitualmente reati. La procedura prevede la notifica da parte del Questore di un "avviso orale" con l'invito a cambiare condotta di vita. Entro tre anni dall'avviso il Questore può imporre, a sua discrezione, diverse misure limitative della libertà che vanno dal divieto di rientrare in casa oltre un certo orario all'obbligo di comparire in Questura, fino all'obbligo di soggiorno (volgarmente detto "confino"). Il tutto non è conseguenza di una condanna penale, ma di un semplice sospetto dell'autorità! Questa legge è tuttora in vigore, e la polizia continua a farvi ricorso.
Quella che vuole il 1956 come anno della "svolta" è tuttavia un'interpretazione troppo estesa, che non tiene conto della grande rottura rappresentata dal '68 e dall'Autunno Caldo. La legislazione d'emergenza è per massima parte una reazione a quegli eventi.
Dal 1975 (approvazione della legge Reale) in avanti, le varie leggi su ordine pubblico, fermo di polizia, interrogatorio dell'indiziato, intercettazioni telefoniche e ambientali, carcerazione speciale, pentitismo (per farla breve tutto il pacchetto delle leggi speciali) vengono presentate come indispensabili per difendere "l'ordine pubblico democratico" dalla violenza politica e dal "terrorismo".
A dire il vero la campagna d'opinione a favore della Legge Reale parla ancora genericamente di "delinquenza" e di "ordine pubblico" senza attributi, ma gli enunciati si modificano da un giorno all'altro e prestissimo si parlerà di "eversione" e di "terrorismo", e se è per questo l'espressione stessa "ordine pubblico" non è poi così generica:

Ad un certo punto alla nozione paleo-liberale di ordine pubblico neutra e avalutativa comincia ad affiancarsene una alquanto diversa, non neutra, valutativa, che nel suo seno porta non solo l'elemento tradizionale del rispetto dello status quo, ma anche quella della fedeltà del cittadino al regime in cui gli accade di vivere e di partecipazione alla visione del mondo di cui questo regime è portatore. La storia del secondo dopoguerra è piena di interventi propositivi in tal senso con clausole di fedeltà implicite o esplicite, generali o particolari in quasi tutti i paesi... La nozione di fedeltà trascende il campo dell'ordine pubblico fino a divenire una "clausola" sottintesa a tutto l'ordinamento giuridico considerato nella sua integrità. (Canosa, op.cit., p.200)

In realtà la legge Reale è poco più di un comodo spartiacque simbolico. Certo, è il momento di emersione plateale di quello che sarà il "diritto speciale", ma già l'anno prima, e precisamente col decreto-legge n.99 dell'11/4/1974, è stata allungata a dismisura la carcerazione preventiva (fino a 8 anni). Nell'ottobre del '74 la legge n.497 ha poi reintrodotto l'interrogatorio di polizia giudiziaria con la sola garanzia della presenza del difensore, vanificando la legge n.932 del 5/12/1969 che aveva tolto alla polizia il diritto di interrogare gli arrestati e i fermati.
Ad ogni modo procediamo:
La legge Reale (n. 152 del 22/5/1975) amplia i casi in cui sia da ritenersi legittimo l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine. Negli altri casi, quelli in cui sia palese e innegabile l'abuso, per gli agenti viene introdotto un regime processuale di favore, che in pratica garantisce loro l'impunità: le indagini non verranno condotte dal giudice competente, bensì dal procuratore generale presso la corte d'appello, che deciderà se procedere personalmente o affidare il processo alla Procura della Repubblica.
Tutto ciò è in contrasto con diversi articoli della Costituzione, in particolare l'art.3 (eguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini davanti alla legge), l'art.25 (nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge) e l'art.28 (diretta responsabilità penale e civile dei funzionari e dipendenti statali che agiscano in violazione di diritti).
Detta come va detta, d'ora in avanti polizia, carabinieri e affini potranno sparare a chi vorranno quando vorranno. E' la pena di morte de facto. Nei primi 15 anni di applicazione della legge, si conteranno 625 vittime delle forze dell'ordine (254 morti e 371 feriti). Di queste, ben 208 non stavano commettendo né erano in procinto di commettere reati. Un contesto tipico (ricorre in 153 casi) è il posto di blocco o l'intimazione di alt. In 65 casi (pari a circa il 10% del totale) le forze dell'ordine sono ricorse alla giustificazione del "colpo partito accidentalmente". Traiamo queste informazioni da 685, un "libro bianco sulla legge Reale" compilato e pubblicato nel 1990 dal Centro di Iniziativa Luca Rossi di Milano. Il libro contiene un impressionante computo/catalogazione dei "morti da legge Reale" nel periodo 1975-90. Alcuni esempi:

"Caso n.206, 07-01-81, Roma: Laura Rendina, 28 anni... La ragazza si era fermata in auto con altri parenti vicino all'abitazione della famiglia Moro e di altri politici, quando sente battere ai finestrini e si trova puntata una pistola. Presa dal panico riparte, ma viene raggiunta da colpi sparati all'impazzata. Forze dell'ordine: Digos. Fonte: Paese Sera."
"Caso n.208, 12-01-81, Firenze: Roberto Panicali Frosali, 32 anni... Stava ritornando in banca dopo l'intervallo a bordo del suo motoscooter, quando viene ucciso da una raffica di mitra sparata da un agente di sorveglianza, che dichiara che il colpo è partito accidentalmente, poiché il mitra si era impigliato nel giaccone. Forze dell'ordine: vigilantes. Fonte: La Nazione."
"Caso n.233, 26-07-81, S. Benedetto del Tronto (AP): Ennio Illuminati, 35 anni... Viene ucciso da tre colpi di pistola sparati da un agente della Digos. In compagnia della sua fidanzata, non si era fermato al posto di blocco istituito da agenti in borghese e, temendo di essere vittima di maleintenzionati, aveva cercato di fuggire. Forze dell'ordine: Digos. Fonte: Radicali."
"Caso n.338, 06-02-84, Torino: Renato Cavallaro, 44 anni... Durante l'inseguimento di un ricercato, un poliziotto in borghese a bordo di un'auto civile si ferma ad un semaforo rosso, scende e, in posizione di tiro, spara alcuni colpi. Un operaio, che si trova all'uscita di una cabina telefonica, viene ucciso. Forze dell'ordine: polizia in borghese. Fonte: La Stampa".
"Caso n.622, 27-06-89, Nave (BS): Claudio Ghidini, 19 anni... Un'auto con tre giovani a bordo viene fermata dai carabinieri per un controllo. Un milite intima a Ghedini di salire sulla sua auto: il giovane si rifiuta per aspettare gli amici, ma viene preso a schiaffi e poi ucciso da un colpo di pistola alla testa. Forze dell'ordine: carabinieri. Fonte: Il Giorno. "

Ma la legge Reale non tratta solo di pallottole e sparatorie, c'è dell'altro:
- l'art.4 rende possibile la perquisizione personale sul posto anche senza l'autorizzazione di un magistrato, in contrasto con l'art.13 della Costituzione. Il passaggio clou dell'articolo autorizza la polizia a perquisire "persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo o di tempo, non appaiono giustificabili" (corsivo nostro). Inoltre, l'art.4 estende la definizione di "armi improprie", prescrivendo l'arresto in flagranza di chiunque porti con sé "qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, ma chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".
- l'art.5 vieta di partecipare a manifestazioni portando "caschi protettivi" o "con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona". Questo reato viene punito con l'arresto da uno a sei mesi e con un'ammenda penale. In seguito, la legge n.533 dell'8/8/1977 aumenterà le pene (minimo sei mesi), introdurrà l'arresto facoltativo in flagranza di reato e addirittura estenderà il divieto di coprirsi il volto anche al di fuori delle manifestazioni, trasformando il "travisamento" in un reato di sospetto nel quale potrà incorrere chiunque, in qualunque occasione pubblica, risulti "difficilmente riconoscibile". Volendo stare alla lettera, dovremmo abolire anche il carnevale.
- infine, l'art.18 ripristina l'istituto fascista del "confino" per ragioni politiche. Tale disposizione può essere applicata a coloro che

operino in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato... abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte [per legge] e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente... compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista...

In base a questi riferimenti, qualcuno - anche dai banchi dell'opposizione - oserà sostenere che la legge Reale è intesa a stroncare la violenza neo-fascista nelle piazze e nelle università!
Importante: il Pci vota contro la legge Reale. È l'ultima volta che questo partito si opporrà a una legge di tal fatta. I provvedimenti di cui al prossimo capitolo riscuoteranno la sua entusiastica approvazione... legge Reale compresa! Difatti, in data 11/6/1978 la legge sarà sottoposta a referendum abrogativo. A poco più di un mese dal ritrovamento del cadavere di Moro in via Caetani, l'esito sarà scontato, e la legge supererà indenne il "giudizio popolare". Anche il Pci, che pure s'è opposto alla sua approvazione, darà indicazione di votare "no".

La legge Reale serve pure a contenere l'insubordinazione e le lotte in seno alla Polizia. Rendendo le forze dell'ordine ancora più odiose (per farlo basta dare piena impunità ai cripto-fascisti dal grilletto facile) e rappresentandole come un blocco unico, si invalida preventivamente l'inevitabile riforma e sindacalizzazione della polizia, e si impediscono bizzarre - ma non improbabili - "fraternizzazioni" con lavoratori e studenti in lotta. Lo affermano anche certi "addetti ai lavori":

Con il progetto di legge Reale, infine, si cerca di dimostrare che la difesa del poliziotto è la pistola e non il sindacato. In una recentissima intervista al ""Corriere della sera"" lo stesso Reale ha più volte sottolineato questa importante funzione del suo progetto, in quanto contenente provvedimenti tutti volti a "migliorare lo stato d'animo delle forze di polizia e a combattere i fenomeni di rassegnazione o di disinteresse che nascono da un lavoro svolto in condizioni estremamente difficili". È dunque con la concessione della licenza di uccidere ai poliziotti e con il garantire nella pratica la loro impunità (perché questo in realtà significa l'affidare ai procuratori generali l'azione penale nei confronti degli agenti), che la Dc spera di riprendere il proprio controllo sul corpo di Ps. (Avvocati Elio Cherubini e Nerio Diodà, "La questione del sindacato di pubblica sicurezza", in: AA.VV., Ordine pubblico e criminalità, Mazzotta, Milano 1975, p. 172)

Va ricordato che in questi anni la polizia, pur dipendendo dal ministero dell'interno, è ancora integrata nelle forze armate e si chiama "Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza". Le guardie di Ps sottostanno al regolamento militare e al codice penale militare di pace, fanno vita di caserma rimanendovi anche dopo l'orario di lavoro, sono spesso costrette a turni massacranti e sottoposte a consegne e punizioni. Inoltre, sono prive delle più elementari libertà civili e politiche, per non parlare di quelle sindacali (di sciopero e di organizzazione).
L'Autunno Caldo scalda anche le teste di molti poliziotti.
Inverno 1968: incidenti alla caserma Adriatica di Milano per gli orari di servizio massacranti. Un automezzo viene lanciato contro il portone d'ingresso del Poligono, e in caserma una compagnia sfila urlando "Ho Chi Mihn", per provocazione; il senso è: "Guardate che scendiamo in piazza anche noi". Nel III reparto celere (di stanza a Milano) aumenta vertiginosamente l'assenteismo. Una guardia si ammanetta per protestare contro le venti ore di servizio.
Marzo 1968: due reparti, alle caserme Adriatica e Garibaldi, si rifiutano di uscire in servizio d'ordine pubblico. Proteste per le licenze a Torino e a Roma. Alla caserma Mincio di Torino gli agenti fanno lo sciopero della fame dopo 23 ore di servizio esterno. Qualche ufficiale viene insultato e chiamato "fascista".
19/11/1969, ancora a Milano: sciopero generale nazionale per la casa, con manifestazione al Teatro Lirico. La polizia carica i manifestanti che escono dal teatro. In uno scontro frontale tra un gippone e una jeep della polizia, muore l'agente Antonio Annarumma, che guidava il gippone. Ammutinamento alla caserma Bicocca e alla caserma Sant'Ambrogio. In quest'ultima gli agenti si barricano dentro, si armano e si rifiutano di aprire al generale.
Da qui in avanti la protesta assume obiettivi concreti: smilitarizzazione e sindacalizzazione della polizia. Conferenze-stampa, comizi, addirittura cortei, come a Torino il 21/10/1971: settanta agenti marciano in silenzio dalla caserma di via Veglia alla prefettura. Primi provvedimenti repressivi: due agenti accusati di sobillazione, cinque mesi senza condizionale. I poliziotti scrivono ai giornali lettere come questa:

...siamo stufi di questa vita, non crediamo a quello che ci dicono i nostri ufficiali. Siamo degli sfruttati come gli operai che i nostri superiori vorrebbero che bastonassimo quando fanno sciopero. Ma la maggioranza di noi, escluso qualche disgraziato fascista, non vuole andare contro gli operai [...] Siamo entrati nella polizia perché eravamo senza lavoro, ma credevamo che il nostro compito fosse quello di catturare i delinquenti e non quello di colpire i lavoratori...(cit. in: Angelo D'Orsi, La polizia. Le forze dell'ordine italiano, Feltrinelli, Milano 1972, p.260)

A Roma gli agenti usano le radio di pattuglia per comunicare ai media il loro disagio, passandosi la linea da un'auto all'altra, protestando per gli orari di servizio. In tutte le redazioni dei giornali c'è una radioricevente sintonizzata sulle frequenze della polizia: la protesta fa scalpore. La Questura ha le mani legate, non è possibile denunciare tutti gli agenti in servizio.
Per tutti questi episodi scatta la repressione generalizzata, con denunce, trasferimenti arbitrari e sospensioni "cautelative" dal servizio. Non vengono risparmiati nemmeno vicequestori e commissari capi.
Milano, elezioni regionali del 1975. Nel seggio dove votano soltanto i poliziotti del terzo reparto celere, accadono sconvolgimenti imprevedibili. Solo tre anni prima il Msi era il primo partito col 44,65% dei voti. Ora crolla al 19,82%. La Dc passa dal 31,82% al 28,17%. Avanzano le sinistre: il Psi dal 5,35% all'11,92% e il Pci dal 9,63% al 29,80%. Addirittura un 2% dei voti va all'estrema sinistra!
Nel 1976 la rivista Ordine Pubblico ( che si batte per la sindacalizzazione della Polizia) pubblica un questionario e chiede ai suoi lettori di compilarlo. Ventimila risposte (37% guardie, 40% appuntati, 23% sottufficiali; il 63% del campione è di estrazione proletaria o comunque non abbiente). Ne emerge che il 72% è scontento dei rapporti tra superiori e subordinati, dei regolamenti "ingiusti e antidemocratici" o dello scarso rispetto della personalità individuale; solo il 6% si dichiara soddisfatto di fare il poliziotto; ben l'83,8% ritiene di non aver avuto un'adeguata preparazione professionale; il 50,4% prova solidarietà o comprensione per i lavoratori in sciopero (un 10,1% li "invidia" addirittura!); il 95,6% ritiene "indispensabile" la costituzione di un sindacato di polizia.
La smilitarizzazione-sindacalizzazione della Ps arriverà (leggi n.121 del 21/4/1981), ma l'emergenza l'avrà svuotata di significato - non per gli agenti, ovviamente, ma certo per chi sta dall'altra parte della pistola. Se alla riforma della polizia si fosse accompagnata una drastica limitazione dei suoi poteri di prevenzione in base al sospetto e della sua discrezionalità nel mantenimento dell'ordine pubblico, forse la cosa avrebbe avuto un qualche senso. Ma quando ti ficcano qualche grammo di piombo rovente nelle trippe o in una gamba, te ne frega poco se a premere il grilletto è stato un militare o un civile, e mentre agonizzi sul selciato non ti poni domande del tipo: "Sarà iscritto al sindacato? E se sì, avrà la tessera del Siulp o del Sap?"

A partire dall'estate del '77, sui "nemici dello stato" s'abbatte una gragnuola di leggi speciali. Non si tratta di un periodo qualsiasi: c'è appena stata la primavera studentesca, con l'ennesima "eruzione del vulcano sociale" (Giorgio Bocca). Un'ondata di sensazionalismo mediatico sulle evasioni e sui "permessi facili" ha portato al decreto del 4 maggio sulle carceri speciali (cfr. cap.3). Di fronte alla dura recessione economica, tutti gli opinion-leaders dell'arco costituzionale reclamano "stabilità" e "autorità", avvertono che si è andati "fin troppo avanti sul piano del permissivismo e della briglia sciolta"(!), invocano "leggi eccezionali" e dicono che a volerle è "quasi la totalità della popolazione" (cioè la somma dei votanti dei partiti della "non-sfiducia"), alla quale si contrapporrebbe solo una "esigua minoranza" di "cavalcatori di tigri" (il magistrato Adolfo Beria Di Argentine, "Corriere della sera", 13/8/1977).

L'8 agosto viene approvata la legge n. 533, che come abbiamo visto fa del "travisamento" un reato di sospetto, da punire con pene più pesanti e per il quale si può essere arrestati. Lo stesso giorno viene approvata la legge n.534, che non contiene riferimenti diretti allo scontro sociale in atto, ma modifica il codice di procedura penale sferrando un grave attacco al diritto di difesa. Infatti, l'articolo 6 limita drasticamente i casi di "nullità insanabile" per violazione delle garanzie dell'imputato. D'ora in avanti,

in base a questo incredibile articolo, un cittadino potrà essere trascinato in giudizio senza che né lui né tanto meno il suo difensore siano stati neppure avvisati né dell'inizio del processo né degli innumerevoli atti istruttori compiuti senza il loro intervento; e se egli non avrà la prontezza all'apertura del dibattimento, magari perché è irreperibile o comunque contumace, di chiedere l'annullamento della istruttoria o di questo o di quell'atto istruttorio, ogni vizio anche vistoso dell'istruttoria dovrà considerarsi superato. E non si tratterà purtroppo di casi eccezionali. La nuova legge rende assai più semplice e sbrigativo il sistema delle notifiche degli imputati: dopo il primo invito a eleggere domicilio, non ci saranno più ricerche sulla loro effettiva residenza ai fini delle successive notifiche degli atti processuali e della data del giudizio; la notifica si avrà per fatta alla residenza anagrafica o comunque dichiarata anche se l'imputato non vi abita più da anni. I casi di contumacia dell'imputato, e perciò di impossibilità da parte sua di dedurre nullità anche macroscopiche, saranno insomma all'ordine del giorno. (Luigi Ferrajoli, cit. in: Romano Canosa, pp.30-31).

Questo è ancora niente: tra breve (cfr. cap.7) si faranno arrestare gli avvocati difensori con accuse di "favoreggiamento" e "concorso morale"!
Non è tutto. La 534 introduce un'altra importante modifica del cpp, inserendovi l'articolo 48bis:

La connessione non produce effetti né sulla competenza né ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati nei confronti degli altri imputati.

In parole povere, significa che imputazioni collegate tra loro (ad esempio banda armata, porto di armi e omicidio) possono essere giudicate ciascuna in un diverso processo. In questo modo, nel caso di mega-istruttorie in cui sia necessario "dare un segnale" all'opinione pubblica anche se l'imputazione principale non è abbastanza solida, sarà comunque possibile tenere gli imputati in carcere grazie a misure cautelari separate per le imputazioni minori. Quello che poteva sembrare un bizantinismo si rivela una questione sostanziale: la legalizzazione di un sotterfugio che eviti le scarcerazioni per decorrenza dei termini. Lo vedremo nel caso di Giuliano Naria (cap.5).

"La situazione precipita" con il sequestro Moro... o meglio, così vorrebbe raccontarcela lo stato. Invero, la situazione è già precipitata, il restringimento delle libertà individuali è in corso da tempo. Il 21/3/1978 viene emanato il cosiddetto "decreto Moro" (convertito, con alcune modifiche, nella legge n.191 del 18/5/1978), che permette il "fermo di identificazione":

gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario alla identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Oltre a ciò, il decreto "liberalizza" le intercettazioni telefoniche. La precedente legge (n.98 dell'8/4/1974) ne limitava il ricorso alle inchieste su reati di particolare gravità o su abusi del mezzo telefonico (telefonate minatorie etc.), le riteneva ammissibili solo in presenza di concreti indizi di reato e richiedeva l'autorizzazione scritta e motivata di un magistrato. Inoltre le intercettazioni non potevano durare più di quindici giorni - con possibilità di due sole proroghe, sempre con decreto motivato - e dovevano avvenire presso appositi impianti installati nelle procure. E' dubbio che le cose funzionassero davvero così, ma certo il decreto Moro va in tutt'altra direzione: l'art.6 elimina il limite massimo di durata e il numero massimo di proroghe; l'art.7 consente di intercettare anche su semplice autorizzazione orale del magistrato; l'art.8 rende possibile operare anche presso impianti in dotazione alle forze di polizia, e permette di utilizzare come prove le notizie così ottenute anche in procedimenti diversi da quelli per cui si è autorizzata l'intercettazione; infine, l'art.9 permette al procuratore di autorizzare intercettazioni preventive e di sorveglianza, quindi anche in assenza di indizi di reato.
È allo stesso tempo superfluo e necessario far notare l'incostituzionalità di queste norme; l'art. 15 della Costituzione tutela la corrispondenza (e le telefonate sono corrispondenza, poiché la Carta non limita la tutela al supporto cartaceo) e recita (corsivi nostri): "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge." Può l'autorizzazione orale di un magistrato rientrare nella definizione di "atto motivato"? La risposta è che la motivazione è implicita e automatica, poiché risiede nella Ragion di Stato.

 

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